DECRETO
PERFECTAE CARITATIS
SUL RINNOVAMENTO DELLA VITA RELIGIOSA
1. Il santo Concilio ha mostrato già in precedenza nella costituzione “ Lumen
Gentium ”, che il raggiungimento della carità perfetta per mezzo dei consigli
evangelici trae origine dalla dottrina e dagli esempi del divino Maestro ed
appare come un segno eccellente del regno dei cieli. Ora lo stesso Concilio
intende occuparsi della vita e della disciplina di quegli istituti, i cui
membri fanno professione di castità, di povertà e di obbedienza, e provvedere
alle loro necessità secondo le odierne esigenze.
Fin dai primi tempi della Chiesa vi furono uomini e donne che per mezzo della
pratica dei consigli evangelici vollero seguire Cristo con maggiore libertà ed
imitarlo più da vicino, e condussero, ciascuno a loro modo, una vita consacrata
a Dio. Molti di essi, sotto l'impulso dello Spirito Santo, vissero una vita
solitaria o fondarono famiglie religiose che la Chiesa con la sua autorità
volentieri accolse ed approvò. Cosicché per disegno divino si sviluppò una
meravigliosa varietà di comunità religiose, che molto ha contribuito a far sì
che la Chiesa non solo sia atta ad ogni opera buona e preparata al suo
ministero per l'edificazione del corpo di Cristo (cfr. Ef 4,12), ma attraverso
la varietà dei doni dei suoi figli appaia altresì come una sposa adornata per
il suo sposo (cfr. Ap 21,2), e per mezzo di essa si manifesti la multiforme
sapienza di Dio (cfr. Ef 3, 10).
In tanta varietà di doni, tutti coloro che, chiamati da Dio alla pratica dei
consigli evangelici, ne fanno fedelmente professione, si consacrano in modo
speciale al Signore, seguendo Cristo che, casto e povero (cfr. Mt 8,20; Lc
9,58), redense e santificò gli uomini con la sua obbedienza spinta fino alla
morte di croce (cfr. Fil 2,8). Così essi, animati dalla carità che lo Spirito
Santo infonde nei loro cuori (cfr. Rm 5,5) sempre più vivono per Cristo e per
il suo corpo che è la Chiesa (cfr. Col 1,24). Quanto più fervorosamente,
adunque, vengono uniti a Cristo con questa donazione di sé che abbraccia tutta
la vita, tanto più si arricchisce la vitalità della Chiesa ed il suo apostolato
diviene vigorosamente fecondo.
Affinché poi il superiore valore della vita consacrata per mezzo della
professione dei consigli evangelici, nonché la sua necessaria funzione nelle
presenti circostanze riescano di maggior vantaggio alla Chiesa, questo sacro
Concilio sancisce le seguenti norme, che riguardano soltanto i principi
generali del rinnovamento della vita e della disciplina da attuarsi nelle
famiglie religiose, come pure nelle società di vita comune senza voti e negli
istituti secolari, conservando ognuno la propria fisionomia. Le norme
particolari che riguardano la esposizione e l'applicazione di questi principi
saranno poi emanate dalla competente autorità ecclesiastica dopo il Concilio.
Rinnovamento e adattamento
2. Il rinnovamento della vita religiosa comporta il continuo ritorno alle fonti
di ogni forma di vita cristiana e alla primitiva ispirazione degli istituti, e
nello stesso tempo l'adattamento degli istituti stessi alle mutate condizioni
dei tempi. Questo rinnovamento, sotto l'influsso dello Spirito Santo e la guida
della Chiesa, deve attuarsi secondo i seguenti principi:
a) Essendo norma fondamentale della vita religiosa il seguire Cristo come viene
insegnato dal Vangelo, questa norma deve essere considerata da tutti gli
istituti come la loro regola suprema.
b) Torna a vantaggio della Chiesa stessa che gli istituti abbiano una loro
propria fisionomia ed una loro propria funzione. Perciò si conoscano e si
osservino fedelmente lo spirito e le finalità proprie dei fondatori, come pure
le sane tradizioni, poiché tutto ciò costituisce il patrimonio di ciascun
istituto.
c) Tutti gli istituti partecipino alla vita della Chiesa e secondo la loro
indole facciano propri e sostengano nella misura delle proprie possibilità le
sue iniziative e gli scopi che essa si propone di raggiungere nei vari campi,
come in quello biblico, liturgico, dogmatico, pastorale, ecumenico, missionario
e sociale.
d) Gli istituti procurino ai loro membri un'appropriata conoscenza sia della
condizione umana nella loro epoca, sia dei bisogni della Chiesa, in modo che
essi, sapendo rettamente giudicare le circostanze attuali di questo mondo
secondo i criteri della fede e ardendo di zelo apostolico, siano in grado di
giovare agli altri più efficacemente.
e) Essendo la vita religiosa innanzitutto ordinata a far sì che i suoi membri
seguano Cristo e si uniscano a Dio con la professione dei consigli evangelici,
bisogna tener ben presente che le migliori forme di aggiornamento non potranno
avere successo, se non saranno animate da un rinnovamento spirituale. A questo
spetta sempre il primo posto anche nelle opere esterne di apostolato.
3. Il modo di vivere, di pregare e di agire deve convenientemente adattarsi
alle odierne condizioni fisiche e psichiche dei religiosi, come pure, per
quanto è richiesto dalla natura di ciascun istituto, alle necessità
dell'apostolato, alle esigenze della cultura, alle circostanze sociali ed
economiche; e ciò dovunque, ma specialmente nei luoghi di missione. Anche il
modo di governare deve essere sottoposto ad esame secondo gli stessi criteri.
Perciò le costituzioni, i “ direttori ”, i libri delle usanze, delle preghiere
e delle cerimonie ed altre simili raccolte siano convenientemente riesaminati
e, soppresse le prescrizioni che non sono più attuali, vengano modificati in
base ai documenti emanati da questo sacro Concilio.
4. Non è possibile procedere ad un rinnovamento efficace e a un vero
adattamento senza la collaborazione di tutti i membri dell'istituto. Ma
stabilire le norme dell'aggiornamento e fissarne le leggi, come pure
determinare un sufficiente e prudente periodo di prova, è compito che spetta
soltanto alle competenti autorità, soprattutto ai capitoli generali, salva
restando, quando sia necessaria, l'approvazione della santa Sede o degli
ordinari del luogo, a norma del diritto. I superiori poi, in tutto ciò che
riguarda le sorti dell'intero istituto, consultino ed ascoltino come si
conviene i membri. Per l'aggiornamento dei monasteri femminili si potranno
ottenere anche i voti e le consultazioni delle adunanze delle federazioni o di
altre riunioni legalmente convocate. Tutti però devono tener presente che
l'auspicato rinnovamento, più che nel moltiplicare le leggi, è da riporsi in
una più coscienziosa osservanza della regola e delle costituzioni.
Elementi comuni a tutte le forme di vita religiosa
5. I membri di qualsiasi istituto ricordino anzi tutto di aver risposto alla
divina chiamata con la professione dei consigli evangelici, in modo che essi
non solo morti al peccato (cfr. Rm 6,11), ma rinunziando anche al mondo, vivano
per Dio solo. Tutta la loro vita, infatti, è stata posta al suo servizio, ciò
costituisce una speciale consacrazione che ha le sue profonde radici nella
consacrazione battesimale l'esprime con maggior pienezza. Avendo poi la Chiesa
ricevuto questa loro donazione di sé, sappiano di essere anche al servizio
della Chiesa. Tale servizio di Dio deve in essi stimolare e favorire
l'esercizio delle virtù, specialmente dell'umiltà e dell'obbedienza, della
fortezza e della castità, con cui si partecipa all'annientamento del Cristo
(cfr. Fil 2,7-8), e insieme alla sua vita nello Spirito (cfr. Rm 8,1-13). I religiosi
dunque, fedeli alla loro professione, lasciando ogni cosa per amore di Cristo
(cfr. Mc 10,28), lo seguano (cfr. Mt 19,21) come l'unica cosa necessaria (cfr.
Lc 10,42), ascoltandone le parole (cfr. Lc 10,39), pieni di sollecitudine per
le cose sue (cfr. 1 Cor 7,32). Perciò è necessario che i membri di qualsiasi
istituto, avendo di mira unicamente e sopra ogni cosa Dio, uniscano la
contemplazione, con cui aderiscono a Dio con la mente e col cuore, e l'ardore
apostolico, con cui si sforzano di collaborare all'opera della redenzione e
dilatare il regno di Dio.
Primato della vita spirituale
6. Coloro che fanno professione dei consigli evangelici, prima di ogni cosa
cerchino ed amino Dio che ci ha amati per primo (cfr. 1 Gv 4,10), e in tutte le
circostanze si sforzino di alimentare la vita nascosta con Cristo in Dio (cfr.
Col 3,3), donde scaturisce e riceve impulso l'amore del prossimo per la
salvezza del mondo e l'edificazione della Chiesa. Questa carità anima e guida
anche la stessa pratica dei consigli evangelici. Perciò i membri degli istituti
coltivino con assiduità lo spirito di preghiera e la preghiera stessa,
attingendoli dalle fonti genuine della spiritualità cristiana. In primo luogo
abbiano quotidianamente in mano la sacra Scrittura, affinché dalla lettura e
dalla meditazione dei libri sacri imparino “ la sovreminente scienza di Gesù
Cristo ” (Fil 3,8). Compiano le funzioni liturgiche, soprattutto il sacrosanto
mistero dell'eucaristia, pregando secondo lo spirito della Chiesa col cuore e
con le labbra, ed alimentino presso questa ricchissima fonte la propria vita
spirituale. In tal modo, nutriti alla mensa della legge divina e del sacro
altare, amino fraternamente le membra di Cristo; con spirito filiale circondino
di riverenza e di affetto i pastori; sempre più intensamente vivano e sentano
con la Chiesa e si mettano a completo servizio della sua missione.
La vita contemplativa
7. Gli istituti dediti interamente alla contemplazione, in modo tale che i loro
membri si occupano unicamente di Dio nella solitudine e nel silenzio, i
continua preghiera e intensa penitenza conservano sempre, pur nella urgente
necessità di apostolato attivo, un posto eminente nel corpo mistico di Cristo
in cui “ nessun membro ha la stessa funzione ” (Rm 12,4). Essi infatti offrono
a Dio un eccellente sacrificio di lode; e producendo frutti abbondantissimi di
santità, sono di onore e di esempio al popolo di Dio, cui danno incremento con
una segreta fecondità apostolica. In tal modo costituiscono una gloria per la
Chiesa e una sorgente di grazie celesti. Tuttavia il loro genere di vita sia
riveduto secondo i principi e i criteri di aggiornamento sopra indicati, nel
pieno rispetto della loro separazione dal mondo e degli esercizi propri della
vita contemplativa.
La vita attiva
8. Vi sono nella Chiesa moltissimi istituti, clericali o laicali, dediti alle
varie opere di apostolato. Essi hanno differenti doni secondo la grazia che è
stata loro data: chi ha il dono del ministero, chi insegna, chi esorta, chi
dispensa con liberalità, chi fa opere di misericordia con gioia (cfr. Rm
12,5-8) “ Vi è varietà di doni, ma è lo stesso Spirito ” (1 Cor 12,4). In
questi istituti l'azione apostolica e caritatevole rientra nella natura stessa
della vita religiosa, in quanto costituisce un ministero sacro e un'opera di
carità, che sono stati loro affidati dalla Chiesa e devono essere esercitati in
suo nome. Perciò tutta la vita religiosa dei membri sia compenetrata di spirito
apostolico, e tutta l'azione apostolica sia animata da spirito religioso.
Affinché dunque i religiosi corrispondano in primo luogo alla loro vocazione
che li chiama a seguire Cristo e servano Cristo nelle sue membra, bisogna che
la loro azione apostolica si svolga in intima unione con lui. Con ciò viene
alimentata la carità stessa verso Dio e verso gli uomini. Perciò detti istituti
adattino convenientemente le loro osservanze e i loro usi alle esigenze
dell'apostolato cui si dedicano. Siccome poi molteplici sono le forme di vita
religiosa consacrata alle opere di apostolato, è necessario che l'aggiornamento
tenga conto di questa diversità e che, nei vari istituti, la vita dei membri a
servizio di Cristo sia sostentata con mezzi propri e rispondenti allo scopo.
La vita monastica e conventuale
9. Sia fedelmente conservata e sempre più rifulga nel suo genuino spirito, sia
in Oriente che in Occidente, la veneranda istituzione della vita monastica che
lungo il corso dei secoli si acquistò insigni benemerenze verso la Chiesa e la
società. Ufficio principale dei monaci è quello di prestare umile e insieme
nobile servizio alla divina maestà entro le mura del monastero, sia dedicandosi
interamente al culto divino con una vita di nascondimento, sia assumendo
qualche legittimo incarico di apostolato o di carità cristiana. Mantenendo pertanto
la fisionomia caratteristica del proprio istituto, i monaci rinnovino le
antiche tradizioni di beneficenza e le adattino agli odierni bisogni delle
anime, in modo che i monasteri siano come altrettanti centri viventi di
edificazione del popolo cristiano. Parimenti gli istituti religiosi, i quali
per regola uniscono strettamente la vita apostolica all'ufficio corale e alle
osservanze monastiche, armonizzino il loro modo di vivere con le esigenze del
loro apostolato, in maniera tale da conservare fedelmente il loro genere di
vita, essendo esso di grande vantaggio per la Chiesa.
La vita religiosa laicale
10. La vita religiosa laicale, tanto maschile quanto femminile, costituisce uno
stato in sé completo di professione dei consigli evangelici. Perciò il sacro
Concilio, che ha grande stima di esso poiché tanta utilità arreca all'attività
pastorale della Chiesa nell'educazione della gioventù, nell'assistenza agli
infermi e in altri ministeri, conferma i membri di tale forma di vita religiosa
nella loro vocazione e li esorta ad adattare la loro vita alle odierne
esigenze. Il sacro Concilio dichiara non esservi alcun impedimento a che nelle
comunità religiose di fratelli, essendo fermamente mantenuto il carattere laico
di questi istituti, per disposizione del capitolo generale alcuni membri
ricevano gli ordini sacri, allo scopo di provvedere nelle proprie case alle
necessità del servizio sacerdotale.
11. Gli istituti secolari, pur non essendo istituti religiosi, tuttavia
comportano una vera e completa professione dei consigli evangelici nel mondo,
riconosciuta come tale dalla Chiesa. Tale professione conferisce una
consacrazione agli uomini e alle donne, ai laici e ai chierici che vivono nel
mondo. Perciò essi anzitutto intendano darsi totalmente a Dio nella perfetta
carità, e gli istituti stessi conservino la loro propria particolare
fisionomia, cioè quella secolare, per essere in grado di esercitare
efficacemente e dovunque il loro specifico apostolato nella vita secolare e
come dal seno della vita secolare. Tuttavia sappiano che non potranno assolvere
un compito così importante se i loro membri non riceveranno una tale formazione
nelle cose divine e umane da diventare realmente nel mondo un lievito destinato
a dare vigore e incremento al corpo di Cristo. I superiori perciò seriamente
procurino di dare ai loro sudditi una istruzione specialmente spirituale e di
sviluppare ulteriormente la loro formazione.
I tre voti religiosi:
a) castità
12. La castità “ per il regno dei cieli ” (Mt 19,12), quale viene professata
dai religiosi, deve essere apprezzata come un insigne dono della grazia. Essa
infatti rende libero in maniera speciale il cuore dell'uomo (cfr. 1 Cor
7,32-35), cosi da accenderlo sempre più di carità verso Dio e verso tutti gli
uomini; per conseguenza essa costituisce un segno particolare dei beni celesti,
nonché un mezzo efficacissimo offerto ai religiosi per potere generosamente
dedicarsi al servizio divino e alle opere di apostolato. In tal modo essi
davanti a tutti i fedeli sono un richiamo di quella mirabile unione operata da
Dio e che si manifesterà pienamente nel secolo futuro, mediante la quale la
Chiesa ha Cristo come unico suo sposo.
Bisogna adunque che i religiosi, sforzandosi di mantener fede alla loro
professione, credano nelle parole del Signore e, fidando nell'aiuto divino, non
presumano delle loro forze, ma pratichino la mortificazione e la custodia dei
sensi. E neppure trascurino i mezzi naturali che giovano alla sanità mentale e
fisica. In tal modo essi non potranno essere influenzati dalle false teorie,
che sostengono essere la continenza perfetta impossibile o nociva al
perfezionamento dell'uomo; e, come per un istinto spirituale, sapranno
respingere tutto ciò che può mettere in pericolo la castità. Inoltre ricordino
tutti, specialmente i superiori, che la castità si potrà custodire più
sicuramente se i religiosi sapranno praticare un vero amore fraterno nella vita
comune.
Poiché l'osservanza della continenza perfetta tocca le inclinazioni più
profonde della natura umana i candidati alla professione di castità non
abbraccino questo stato, né vi siano ammessi, se non dopo una prova veramente
sufficiente e dopo che sia stata da essi raggiunta una conveniente maturità
psicologica ed affettiva. Essi non solo siano preavvertiti circa i pericoli ai
quali va incontro la castità, ma devono essere educati in maniera tale da
abbracciare il celibato consacrato a Dio integrandolo nello sviluppo della
propria personalità.
b) povertà
13. La povertà volontariamente abbracciata per mettersi alla sequela di Cristo,
di cui oggi specialmente essa è un segno molto apprezzato, sia coltivata
diligentemente dai religiosi e, se sarà necessario, si trovino nuove forme per
esprimerla. Per mezzo di essa si partecipa alla povertà di Cristo, il quale da
ricco che era si fece povero per amore nostro, allo scopo di farci ricchi con
la sua povertà (cfr. 2 Cor 8,9; Mt 8,20). Per quanto riguarda la povertà
religiosa, non basta dipendere dai superiori nell'uso dei beni, ma occorre che
i religiosi siano poveri effettivamente e in spirito, avendo il loro tesoro in
cielo (cfr. Mt 6,20). Nel loro ufficio sentano di obbedire alla comune legge
del lavoro, e mentre in tal modo si procurano i mezzi necessari al loro
sostentamento e alle loro opere, allontanino da sé ogni eccessiva
preoccupazione e si affidino alla Provvidenza del Padre celeste (cfr. Mt 6,25).
Le congregazioni religiose nelle loro costituzioni possono permettere che i
loro membri rinuncino ai beni patrimoniali acquistati o da acquistarsi. Gli
istituti stessi, tenendo conto delle condizioni dei singoli luoghi, cerchino di
dare in qualche modo una testimonianza collettiva della povertà, e volentieri
destinino qualche parte dei loro beni alle altre necessità della Chiesa e al
sostentamento dei poveri, che i religiosi tutti devono amare nelle viscere di
Cristo (cfr. Mt 19,21; 25,34-46; Gc 2,15-16; 1 Gv 3,17). Le province e le altre
case di istituti religiosi si scambino tra loro i beni temporali, in modo che
le più fornite di mezzi aiutino le altre che soffrono la povertà. Quantunque
gli istituti, salvo disposizioni contrarie di regole e costituzioni, abbiano
diritto di possedere tutto ciò che è necessario al loro sostentamento e alle
loro opere, tuttavia sono tenuti ad evitare ogni lusso, lucro eccessivo e
accumulazione di beni.
c) obbedienza
14. I religiosi con la professione di obbedienza offrono a Dio la completa
oblazione della propria volontà come sacrificio di se stessi, e per mezzo di
esso in maniera più salda e sicura vengono uniti alla volontà salvifica di Dio.
Pertanto, ad imitazione di Gesù Cristo, che venne per fare la volontà del Padre
(cfr. Gv 4,34; 5,30; Eb 10,7; Sal 39,9), e “ prendendo la forma di servo ” (Fil
2,7), dai patimenti sofferti conobbe l'obbedienza (cfr. Eb 5,8), i religiosi,
mossi dallo Spirito Santo, si sottomettono in spirito di fede ai superiori che
sono i rappresentanti di Dio, e sotto la loro guida si pongono al servizio di
tutti i fratelli in Cristo, come Cristo stesso per la sua sottomissione al
Padre venne per servire i fratelli e diede la sua vita in riscatto per la
moltitudine (cfr. Mt 20,28; Gv 10,14-18). Così essi si vincolano sempre più
strettamente al servizio della Chiesa e si sforzano di raggiungere la misura
della piena statura di Cristo (cfr. Ef 4,13).
Perciò i religiosi, in spirito di fede e di amore verso la volontà di Dio,
secondo quanto prescrivono la regola e le costituzioni, prestino umile ossequio
ai loro superiori col mettere a disposizione tanto le energie della mente e
della volontà, quanto i doni di grazia e di natura, nella esecuzione degli
ordini e nel compimento degli uffici loro assegnati, nella certezza di dare la
propria collaborazione alla edificazione del corpo di Cristo secondo il piano
di Dio. Così l'obbedienza religiosa, lungi dal diminuire la dignità della
persona umana, la conduce alla maturità, facendo crescere la libertà dei figli
di Dio.
I superiori poi, dovendo un giorno rendere conto a Dio delle anime che sono
state loro affidate (cfr. Eb 13,17), docili alla volontà di Dio nel compimento
del loro ufficio, esercitino l'autorità in spirito di servizio verso i
fratelli, in modo da esprimere la carità con cui Dio li ama. Governino come
figli di Dio quelli che sono loro sottomessi, con rispetto della persona umana
e facendo sl che la loro soggezione sia volontaria. Per conseguenza concedano
loro la dovuta libertà, specialmente per quanto riguarda il sacramento della
penitenza e la direzione della coscienza. Guidino i religiosi in maniera tale
che questi, nell'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere iniziative,
cooperino con un'obbedienza attiva e responsabile. Perciò i superiori ascoltino
volentieri i religiosi e promuovano l'unione delle loro forze per il bene
dell'istituto e della Chiesa, pur rimanendo ferma la loro autorità di decidere
e di comandare ciò che si deve fare.
I capitoli e i consigli eseguiscano fedelmente i compiti che sono stati loro
affidati nel governo, e tutti a loro modo siano l'espressione della
partecipazione e dell'interesse di tutti i membri per il bene della intera
comunità.
La vita comune
15. La vita in comune perseveri nella preghiera e nella comunione di uno stesso
spirito, nutrita della dottrina del Vangelo, della santa liturgia e soprattutto
dell'eucaristia (cfr. At 2,42), sull'esempio della Chiesa primitiva, in cui la
moltitudine dei credenti era d'un cuore solo e di un'anima sola (cfr. At 4,32).
I religiosi, come membri di Cristo, in fraterna comunanza di vita si prevengano
gli uni gli altri nel rispetto scambievole (cfr. Rm 12,10), portando gli uni i
pesi degli altri (cfr. Gal 6,2). Infatti con l'amore di Dio diffuso nei cuori
per mezzo dello Spirito Santo (cfr. Rm 5,5), la comunità come una famiglia
unita nel nome del Signore gode della sua presenza (cfr. Mt 18,20). La carità è
poi il compimento della legge (cfr. Rm 13,10) e vincolo di perfezione (cfr. Col
3,14), e per mezzo di essa noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita
(cfr. 1 Gv 3,14). Anzi l'unità dei fratelli manifesta l'avvento di Cristo (cfr.
Gv 13,35; 17,21), e da essa promana grande energia per l'apostolato.
Allo scopo poi di rendere più intimo il vincolo di fraternità fra i religiosi,
coloro che sono chiamati conversi, coadiutori o con altro nome, siano
strettamente associati alla vita e alle opere della comunità. Se le circostanze
non consigliano proprio di fare diversamente, bisogna far sì che negli istituti
femminili si arrivi ad un'unica categoria di suore. In tal caso, si manterrà
solamente tra le persone la diversità richiesta dalla distinzione delle varie
opere a cui le suore o per speciale vocazione divina o per particolare
attitudine sono destinate.
I monasteri e gli istituti maschili non del tutto laicali possono accettare,
secondo la loro indole e a norma delle costituzioni, chierici e laici, in pari
misura e con eguali diritti ed obblighi, eccettuati quelli che scaturiscono
dall'ordine sacro.
La clausura femminile
16. La clausura papale per le monache di vita unicamente contemplativa rimanga
in vigore, ma si aggiorni secondo le condizioni dei tempi e dei luoghi,
abolendo le usanze che non hanno più ragione di esistere, dopo che sono stati
ascoltati i pareri dei monasteri stessi. Le altre monache invece, che per loro
regola si dedicano alle opere esterne di apostolato, siano esenti dalla
clausura papale, in modo da essere in grado di attendere meglio ai loro impegni
di apostolato; rimanga in vigore tuttavia la clausura a norma delle loro
costituzioni.
L'abito religioso
17. L'abito religioso, segno della consacrazione, sia semplice e modesto,
povero e nello stesso tempo decoroso, come pure rispondente alle esigenze della
salute e adatto sia ai tempi e ai luoghi, sia alle necessità dell'apostolato.
Gli abiti dei religiosi e delle religiose che non concordano con queste norme,
siano modificati.
L'aggiornamento e la formazione religiosa
18. L'aggiornamento degli istituti dipende in massima parte dalla formazione
dei loro membri. Perciò gli stessi religiosi non chierici e le religiose non
siano destinate alle opere di apostolato immediatamente dopo il noviziato, ma
la loro formazione religiosa ed apostolica, dottrinale e tecnica, col
conseguimento anche dei titoli specifici, si protragga convenientemente in
apposite case.
Per evitare poi il pericolo che l'adattamento alle esigenze del nostro tempo
sia solo esteriore o che siano impari al proprio compito coloro che per regola
attendono all'apostolato esterno, i religiosi, secondo le capacità
intellettuali e il carattere di ciascuno, siano convenientemente istruiti
intorno alla mentalità e ai costumi della vita sociale odierna. Attraverso la
fusione armonica dei vari elementi la formazione deve avvenire in maniera tale
da contribuire all'unità di vita dei religiosi stessi.
Per tutta la vita poi i religiosi si adoperino a perfezionare diligentemente
questa cultura spirituale, dottrinale e tecnica, e i superiori, nella misura
del possibile, procurino loro a questo scopo l'occasione opportuna, i mezzi e
il tempo necessari. È pure dovere dei superiori provvedere alla scelta accurata
e alla solida preparazione dei direttori, dei maestri spirituali e dei
professori.
19. Nel fondare nuovi istituti si deve ben ponderare la necessità o almeno la
grande utilità nonché la possibilità di sviluppo, affinché non sorgano
imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore. In modo
speciale si abbia cura di promuovere e coltivare le forme di vita religiosa
nelle Chiese di nuova fondazione, e in ciò si tenga conto del carattere e dei
costumi degli abitanti, come pure delle condizioni di vita e delle consuetudini
locali.
Le opere degli istituti
20. Gli istituti mantengano e svolgano fedelmente le opere proprie e, tenendo
presente l'utilità della Chiesa universale e delle diocesi, adattino le opere
stesse alle necessità dei tempi e dei luoghi, adoperando i mezzi opportuni e
anche nuovi, e tralasciando invece quelle opere che oggi non corrispondono più
allo spirito e alla vera natura dell'istituto. Si deve assolutamente conservare
negli istituti religiosi lo spirito missionario, e, secondo la natura propria
di ciascuno, adattarlo alle condizioni odierne in modo che sia resa più
efficace la predicazione del Vangelo a tutte le genti.
Istituti e monasteri in decadenza
21. Agli istituti invece e ai monasteri che, dopo essere stato ascoltato il
parere degli ordinari del luogo interessati, a giudizio della santa Sede non
offrono fondata speranza che in seguito possano rifiorire, Si proibisca di
ricevere ancora novizi in avvenire, e, se sarà possibile, siano uniti ad un
altro istituto o monastero più fiorente che non differisca molto nelle finalità
e nello spirito.
Le federazioni tra i religiosi
22. Gli istituti e i monasteri “ sui iuris ”, secondo l'opportunità e con
l'approvazione della santa Sede, promuovano tra di loro federazioni, se
appartengono in qualche maniera alla stessa famiglia religiosa; oppure unioni,
se hanno quasi uguali le costituzioni e gli usi e sono animati dallo stesso
spirito, soprattutto se sono troppo esigui; oppure associazioni, se attendono
alle stesse o a simili opere di apostolato.
23. Si devono favorire conferenze o consigli dei superiori maggiori eretti
dalla santa Sede, i quali possono molto contribuire a far conseguire meglio il
fine proprio dei singoli istituti, a promuovere una più efficace collaborazione
per il bene della Chiesa, a distribuire più razionalmente gli operai
dell'Evangelo in un determinato territorio, nonché a trattare le questioni che
i religiosi hanno in comune e a stabilire una conveniente opera di
coordinamento e di collaborazione con le conferenze episcopali per quanto
riguarda l'esercizio dell'apostolato. Conferenze di questo genere si possono
istituire anche per gli istituti secolari.
La scelta delle vocazioni
24. I sacerdoti e gli educatori cristiani facciano seri sforzi, affinché per
mezzo di vocazioni religiose, scelte in maniera conveniente ed accurata, la
Chiesa riceva nuovi sviluppi in piena corrispondenza con le necessità del
momento. Anche nella predicazione ordinaria si tratti più frequentemente dei
consigli evangelici e della scelta dello stato religioso. I genitori, curando
l'educazione cristiana dei figli, coltivino e custodiscano nei loro cuori la
vocazione religiosa. Agli istituti poi è lecito, allo scopo di suscitare
vocazioni, curare la propria propaganda e la ricerca dei candidati, purché ciò
avvenga con la dovuta prudenza e nell'osservanza delle norme stabilite dalla
santa Sede e dall'ordinario del luogo. Ricordino tuttavia i religiosi che
l'esempio della propria vita costituisce la migliore raccomandazione del
proprio istituto ed il migliore invito ad abbracciare lo stato religioso.
Conclusione
25. Gli istituti per i quali sono state emanate queste norme di aggiornamento
corrispondano prontamente alla loro divina vocazione e al compito che oggi
devono assolvere nella Chiesa. Il sacro Concilio infatti molto apprezza il loro
genere di vista casta, povera e obbediente, di cui Cristo stesso è il modello,
e ripone ferma speranza nella loro così feconda opera, sia nascosta che
conosciuta da tutti. Tutti i religiosi perciò, animati da fede integra, da
carità verso Dio e il prossimo, dall'amore alla croce e dalla speranza nella
futura gloria, diffondano in tutto il mondo la buona novella di Cristo, in modo
che la loro testimonianza sia visibile a tutti e sia glorificato il Padre
nostro che è nei cieli (cfr. Mt 5,16). Così, per l'intercessione della
dolcissima vergine Maria madre di Dio, “ la cui vita è modello per tutti ” essi
progrediranno ogni giorno più ed apporteranno frutti di salvezza sempre più
abbondanti.
28 ottobre 1965